Salve, una sentenza della Corte Costituzionale del febbraio 2015 ha dichiarato il comma 1 dell'art. 459 cpp costituzionalmente illegittimo nella parte in cui riconosce al querelante, per i reati perseguibili a querela, di opporsi alla decisione del PM di definire il procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna.
Premesso ciò, mi chiedo perché, nonostante siano passati più di dieci anni dalla sentenza, il testo dell'art. 459 comma 1 non sia stato modificato dal legislatore (nonostante le modifiche allo stesso articolo dalla riforma Cartabia), facendo intendere dalla sua lettura ancora esistente per il querelante questa facoltà di opposizione ?? Grazie.