La questione è piuttosto semplice dal punto di vista legale. Se è vero che l'amministratore ha il potere di reperire d'ufficio i dati catastali necessari per l'anagrafe condominiale, questo potere è rigidamente circoscritto. Può acquisire unicamente i dati relativi alla specifica unità immobiliare presente nel condominio amministrato, non certo la visura completa per soggetto che elenca tutti i beni di un proprietario.
Acquisire l'elenco completo delle Sue proprietà è già un'azione che eccede le finalità di una corretta amministrazione e viola il principio di minimizzazione dei dati previsto dal GDPR. La successiva distribuzione di questo documento agli altri condomini, o peggio ancora a parenti non titolati, costituisce un illecito trattamento e una diffusione non autorizzata di dati personali. Gli altri condomini non hanno alcun diritto di conoscere il suo patrimonio immobiliare complessivo.
La domanda che qualcuno potrebbe porsi è questa: ma i dati catastali non sono pubblici?
Il fatto che chiunque possa, recandosi al Catasto o tramite i servizi online, consultare i dati di una proprietà non significa che chiunque possa estrarre sistematicamente questi dati, organizzarli in un dossier e diffonderli ad altri soggetti. L'azione dell'amministratore, infatti, non è una semplice consultazione, ma un vero e proprio "trattamento di dati personali".
Il GDPR stabilisce che ogni trattamento debba fondarsi su una base giuridica e rispettare il principio di finalità. La finalità dei registri immobiliari è garantire la certezza dei traffici giuridici e la pubblicità degli atti. La finalità del trattamento da parte dell'amministratore è, invece, quella prevista dall'art. 1130 c.c.: la gestione di quel condominio.
Quando l'amministratore acquisisce la visura completa per soggetto, compie un trattamento di dati (l'acquisizione) che è già eccedente rispetto alla sua finalità legittima, che si limiterebbe ai dati della singola unità immobiliare.
Il passaggio successivo, la distribuzione di tale visura, è una "comunicazione a terzi" e una "diffusione" che manca del tutto di base giuridica. Non esiste alcuna norma che autorizzi un amministratore a informare gli altri condomini circa il patrimonio complessivo di un loro vicino.
Per usare un'analogia, l'elenco telefonico era pubblico. Questo non ha mai significato che fosse lecito per chiunque copiare l'intero elenco e distribuirlo porta a porta in un quartiere, magari evidenziando i nomi di alcune persone. La raccolta sistematica e la successiva diffusione per scopi diversi da quelli per cui il dato è stato originariamente reso pubblico costituiscono un nuovo e autonomo trattamento, che deve a sua volta essere lecito, pertinente e non eccedente.
Per tutelarsi si comincia con una diffida formale all'amministratore, meglio se inviata tramite legale, per intimare la cessazione del comportamento e chiedere la cancellazione dei dati illecitamente trattati. Se non basta, si procede con un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.