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in Civile da
Buongiorno,

in un giudizio di opposizione a DI, è stato disposto il differimento d'ufficio della prima udienza ex art. 168 - bis, 4° co., c.p.c. rispetto a quella indicata dall'opponente.

Il rinvio non quindi è dipeso dal decreto di cui all'art. 171- bis c.p.c., non emesso.

Ebbene, i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 - ter c.p.c. si computano a ritroso dalla data di udienza indicata in citazione o da quella fissata con il differimento ex art. 168, 4° co., c.p.c.?

Grazie

1 Risposta

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da

Secondo me, dato che il rinvio della prima udienza è avvenuto d'ufficio ai sensi del quarto comma dell'articolo 168-bis i termini per depositare le memorie dell'articolo 171-ter vanno calcolati a ritroso partendo dalla nuova data di udienza.

La ragione, a mio avviso, sta nel fatto che l'articolo 171-ter lega quei termini all'udienza di trattazione vera e propria, quella indicata poi nell'articolo 183. Se quella data viene differita ex art. 168bis, la data originaria scritta in citazione perde di significato pratico per la trattazione; diventa rilevante, invece, la nuova data fissata. Mi sembra logico che le memorie, che servono proprio a preparare quell'udienza di trattazione, debbano avere come riferimento temporale la data in cui l'udienza si terrà effettivamente. Sarebbe strano calcolare scadenze importanti basandosi su una data ormai superata dal provvedimento del giudice.

È diverso, come giustamente notavi, se ci fosse stato il decreto 171-bis, perché lì la legge dice proprio che i termini per le memorie 171-ter partono dalla comunicazione di quel decreto. Ma senza quel decreto, si torna alla regola generale del calcolo a ritroso dall'udienza, che per me non può che essere quella effettiva.

Questa, ovviamente, è solo la mia interpretazione della norma. A voler essere prudenti potrebbe anche essere il caso di considerare invece la data in citazione. Magari vedi come si comporta controparte con la memoria n. 1

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