Almeno per quanto riguarda la sinteticità c'è l'art. 46 delle disposizioni di attuazione che al sesto comma recita: "il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo". E' vero che i limiti "dimensionali" avranno senso se e quando ci saranno schemi che permetteranno o obbligheranno a includere il testo dell'atto come dato strutturato. Ma già adesso, secondo me, questa norma potrebbe trovare applicazione anche per atti obiettivamente troppo prolissi.
Valutare poi, oggettivamente, se un atto sia non sintetico o non chiaro è piuttosto difficile se non impossibile.