Il primo che viene in mente è la falsità ideologica in certificati prevista dall’art. 481 c.p., che punisce chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria, attesti falsamente fatti dei quali il certificato è destinato a provare la verità. Se poi il documento è destinato alla pubblica amministrazione, si potrebbe addirittura configurare la falsità ideologica in atti pubblici di cui all’art. 479 c.p., che prevede pene più severe per il pubblico ufficiale che attesta il falso.
Se il certificato firmato serve per ottenere un beneficio economico o un vantaggio indebito, come un rimborso sanitario o un’indennità, potrebbe entrare in gioco anche la truffa (art. 640 c.p.), soprattutto se il destinatario è un ente pubblico, nel qual caso si tratterebbe di truffa aggravata.
Altra ipotesi da considerare è il falso materiale in certificati (art. 477 e 478 c.p.), che punisce la formazione di documenti falsi destinati a essere utilizzati come prove. E non basta dire che entrambi i medici erano d’accordo: il fatto che ci sia un consenso non esclude la rilevanza penale della condotta, anzi, se c’è un accordo per firmare reciprocamente documenti, si potrebbe parlare di concorso nel reato. Oltre alle possibili conseguenze penali, una condotta del genere potrebbe avere ripercussioni anche a livello disciplinare con sanzioni da parte dell’Ordine dei Medici.