Cass. pen., Sez. III, 22/11/2018, n. 13729
In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, nel caso in cui detta notificazione non risulti possibile per mancato inserimento dell'indirizzo pec nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.
Fonti:
Quotidiano Giuridico, 2019