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in Civile da

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Probabilmente il destinatario aveva la casella piena. La causa è quindi imputabile al destinatario e devi caricare la notifica sull'area web per il suo perfezionamento. Chiaramente presupponendo che il destinatario sia tenuto ad avere PEC e questa risulti dai pubblici registri.
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Cass. pen., Sez. III, 22/11/2018, n. 13729

In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, nel caso in cui detta notificazione non risulti possibile per mancato inserimento dell'indirizzo pec nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.
Fonti:
Quotidiano Giuridico, 2019
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grazie mille per la risposta
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