0 voti
756 visite
in Civile da

1 Risposta

0 voti
da
Probabilmente il destinatario aveva la casella piena. La causa è quindi imputabile al destinatario e devi caricare la notifica sull'area web per il suo perfezionamento. Chiaramente presupponendo che il destinatario sia tenuto ad avere PEC e questa risulti dai pubblici registri.
da
Cass. pen., Sez. III, 22/11/2018, n. 13729

In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, nel caso in cui detta notificazione non risulti possibile per mancato inserimento dell'indirizzo pec nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.
Fonti:
Quotidiano Giuridico, 2019
da
grazie mille per la risposta
Benvenuto su dpForum, la nuova piazza di Diritto Pratico dove porre i tuoi quesiti e ricevere risposte da altri membri della community in modo completamente anonimo, senza necessità di registrazione, senza banner pubblicitari! Fare rete si può ed aiuta a lavorare meglio!
🍪
dpForum utilizza esclusivamente cookies c.d. "tecnici" (indispensabili al funzionamento del sito) per i quali non è necessaria l'acquisizione del consenso al loro utilizzo. Tali cookies non hanno lo scopo di tracciare l'utente nelle sue azioni con finalità di profilazione, marketing o statistica. Per questa ragione non vedi fastidiosi POP-UP che ti richiedono di fornire il consenso al loro salvataggio!
giurisprudenza civile apps! avvocati fatturaPA-PRofessionisti fpa workbench note di udienza
...