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in Civile da
Salve a tutti,
qualche mese fa ho acquistato un buono regalo da 100 euro in un negozio di abbigliamento, che ho poi regalato a un amico per il suo compleanno. Il buono riportava una data di scadenza di 3 mesi dall’acquisto.

Il mio amico si è recato al negozio pochi giorni dopo la scadenza per utilizzarlo, ma il negoziante si è rifiutato di accettarlo, dicendo che il buono non aveva più alcun valore e che non era possibile né usarlo né ottenere il rimborso del denaro versato.

Trovo questa situazione poco corretta, anche perché il negoziante non subisce un danno concreto: i soldi del buono erano già stati incassati.

È legittimo che il negoziante non accetti più il buono dopo la scadenza?

Posso chiedere il rimborso della somma che ho pagato per acquistare il buono?

Ci sono sentenze o normative che regolano questi casi?

Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi a capire i miei diritti.

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Qualora non sia presente un accordo scritto che regolamenti espressamente la scadenza e le condizioni del buono, il venditore non può trattenere indebitamente il denaro ricevuto. In mancanza di una chiara regolamentazione contrattuale (di solito è tutto verbale ed il negoziante si limita a dire che il buono è spendibile entro la data X), il pagamento effettuato al momento dell'acquisto del buono rappresenta un credito del beneficiario nei confronti del negoziante, il quale è tenuto a consentire l’utilizzo di tale somma.

Il principio di diritto applicabile è quello dell’arricchimento senza causa, regolato dall’art. 2041 c.c., secondo cui "chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima". Nel caso specifico, il negoziante, trattenendo il denaro senza offrire alcuna prestazione in cambio (a causa del mancato utilizzo del buono), realizza un arricchimento ingiustificato, poiché non ha sostenuto alcun costo o danno concreto.

In assenza di un contratto scritto e di una chiara comunicazione delle condizioni del buono, non può ritenersi perfezionato un accordo valido circa l’estinzione del credito alla scadenza. Ai sensi dell’art. 1176 c.c., che disciplina l’adempimento delle obbligazioni, il negoziante è tenuto ad agire secondo correttezza e buona fede: una prassi che consenta di trattenere indebitamente somme già incassate, senza alcun corrispettivo, violerebbe questi principi fondamentali.

In altre parole il buono regalo è assimilabile a un credito prepagato: la sua funzione è quella di costituire un pagamento anticipato per una prestazione futura. In mancanza di prestazione e senza un valido accordo scritto che ne disciplini la scadenza e l'estinzione, il pagamento anticipato non può considerarsi acquisito definitivamente dal venditore. Ne consegue che il compratore può richiedere la restituzione della somma versata, in quanto il venditore non può trattenere il denaro in violazione dell’art. 2033 c.c., relativo all’indebito oggettivo.
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