Si tratta di un errore non sanzionabile in quanto meramente formale. La norma di riferimento è l'art. 6, comma 5-bis del D.Lgs. 472/1997 secondo cui non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.