La mancanza dell'avviso nell'atto di precetto riguardante la possibilità di rivolgersi a un organismo per la composizione della crisi, previsto dall'art. 480, comma 2, c.p.c., non comporta la nullità automatica del precetto. La giurisprudenza prevalente ritiene che tale omissione costituisca una mera irregolarità formale, non sufficiente a invalidare l'atto, a meno che il debitore non riesca a dimostrare un concreto pregiudizio subito a causa di tale omissione.
L'avviso in questione serve principalmente a informare il debitore della possibilità di accedere a strumenti di composizione della crisi (come il piano del consumatore o l'accordo di composizione), ma la sua assenza non pregiudica automaticamente i suoi diritti, poiché tali procedure possono essere attivate in qualsiasi momento, anche durante l'esecuzione forzata.
Pertanto, il precetto rimane valido a meno che non venga dimostrato che l'omissione abbia impedito al debitore di avvalersi delle procedure di sovraindebitamento.
Questo se hai dimenticato di inserirlo. Se lo devi ancora redigere, per prudenza, lo inserirei.