Ad oggi risulta che il certificato di compiuta pratica forense abbia durata illimitata e non scade dopo 5 anni, quindi l'esame di avvocato può essere fatto quante volte si vuole. L'art. 45 della legge professionale del 2012 non stabilisce una scadenza e, secondo il CNF che si pronunciò nel 2017, il DPR sulle professioni non si applica alla compiuta pratica forense in quanto la legge del 2012 che regolamenta l'accesso alla professione è legge speciale. Confermate che, ad oggi, alla luce di ciò, il certificato di compiuta pratica forense ha durata illimitata e l'esame per abilitarsi all'esercizio della professione di avvocato può essere fatto quando si vuole e quante volte si vuole? Grazie.