molto sommariamente ..
nella successione legittima (ossia senza testamento), in presenza di coniuge superstite e più figli le quote sono: 1/3 al coniuge ed il restante ai figli (art. 581 codice civile).
Ciascun bene facente parte dell'asse ereditario del de cuius passa in successione secondo le quote di cui sopra, indiviso, cioè ogni bene ereditario andrà in comproprietà a tutti gli eredi, che su di esso vanteranno diritti pro-quota secondo quanto sopra detto: il coniuge sarà proprietario di 1/3, mentre i 4 figli saranno proprietari dei restanti 2/3 (ciascuno di essi sarà proprietario di 1/6).
Gli eredi non verrano chiamati da nessun notaio, né da altri: il diritto di accettare/rinunciare all'eredità si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione; l'accettazione può essere anche tacita, ma entro un anno dall'apertura della successione si ha l'onere di fare la dichiarazione di successione (la dichiarazione tardiva comporta applicazione di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate).
Se poi gli eredi vogliono dividere i beni caduti in successione, possono procedervi di comune accordo se i beni sono divisibili (ad esempio la liquidità depositata in un conto corrente può facilmente essere divisa, sempre secondo le quote di cui sopra), mentre se i beni non sono divisibili (ad esempio un appartamento monofamiliare), allora sta agli eredi trovare un accordo: ad esempio se uno di loro ha interesse a prendere in via esclusiva per sé il bene indivisibile, dovrà liquidare agli altri eredi la quota di loro spettanza (il controvalore delle quote di ciascuno su quel bene); viceversa se tutti gli eredi sono d'accordo, possono vendere il bene indivisibile, per poi spartire il ricavato secondo le quote citate.
Se invece l'accordo non viene raggiunto, ciascun erede ha la possibilità di promuovere un giudizio di divisione