Buonasera colleghi,
Ho notificato e iscritto a ruolo un PPT ex art 543 cpc, avente ad oggetto la trattenuta del quinto dello stipendio di due debitori.
Ho ricevuto dichiarazione positiva da parte del datore del I DEBITORE, sebbene per una cifra irrisoria che soddisferebbe il creditore tra 7 anni.
MENTRE Il datore DEL DEBITORE 2 (una società di una cooperativa sociale) mi dichiara (dopo l’iscrizione a ruolo) che il debitore è stato trasferito con soluzione di continuità ad altra società facente parte della cooperativa ed avente stessa sede legale, con decorrenza fatta risalire a 20 giorni prima della notifica dell’atto di pignoramento.
A questo punto ho fatto istanza al G.E. di essere autorizzato alla notifica di un nuovo atto di PIGNORAMENTO AL NUOVO DATORE del debitore 2.
Ora nel caso il GE mi autorizzasse alla notifica dell’atto di pignoramento al nuovo datore del debitore 2, le mie domande sono le seguenti:
1 il nuovo invito a partecipare all’udienza deve essere rivolta al nuovo terzo ed al debitore?
2. essendo la procedura già pendente il nuovo pignoramento presso il terzo dovrebbe assumere la forma del ricorso ed essere notificata con il decreto di fissazione dell’udienza?
3. essendo un procedimento non esente è possibile non iscrivere nuovamente a ruolo e depositare tutto all’interno della procedura già pendente? O sono costretto ad iscrivere una nuova procedura e chiedere la riunione nonostante il creditore, il debitore ed il valore della causa restano immutati sulla base del titolo e del precetto già notificati ?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi