Certo, è assolutamente possibile proporre un intervento nella stessa procedura esecutiva, anche figurando come procedente e intervenuto, per richiedere il residuo del credito. Questa situazione si può verificare, ad esempio, quando inizialmente l’azione esecutiva è stata avviata solo per una parte del credito complessivo. Nel caso di un titolo esecutivo solidale, sei legittimato a chiedere l’intero importo nei confronti di uno solo dei debitori, quindi intervenire per il residuo non pone problemi di legittimità.
Se però il debitore ha già chiesto la conversione e questa è stata calcolata solo sul 50% del credito, la questione diventa più complessa. In questo caso, potrebbe essere opportuno valutare un’estensione del pignoramento per includere il restante 50%. Puoi presentare un’istanza al giudice dell’esecuzione per chiedere l’ampliamento, motivandola con il fatto che il titolo consente l’azione per l’intero importo. Questo approccio consentirebbe di mantenere l’unitarietà della procedura e di evitare una duplicazione di costi e tempi.
Se invece l’estensione non fosse praticabile o venisse respinta, rimane sempre la possibilità di avviare una nuova esecuzione per il residuo, sia contro il debitore già sotto esecuzione sia contro l’altro obbligato solidale. La solidarietà del credito ti consente di agire in questo senso senza alcuna preclusione.