In generale, il diritto di visita del genitore non affidatario è riconosciuto, ma deve essere esercitato tenendo conto delle esigenze del minore. Il tribunale può disporre che il minore incontri il genitore non affidatario solo se tale incontro è considerato nell'interesse del minore stesso.
Se il minore manifesta una forte opposizione a tali incontri, il giudice potrebbe disporre consulenze tecniche d'ufficio (CTU) psicologiche per valutare i motivi del rifiuto del minore e stabilire se gli incontri possano avvenire in modo graduale o con particolari modalità di protezione. Tuttavia, forzare un minore a incontrare un genitore contro la sua volontà, se ciò può arrecargli un danno psicologico o emotivo, è generalmente evitato, anche alla luce del principio di tutela dei diritti del minore.