Art. 83 comma 2 T.U. Spese di Giustizia:
"La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione".
Quindi fai istanza dopo il termine della fase o del grado di giudizio, ovvero dopo la cessazione dell'incarico (ad esempio in caso di revoca o rimessione del mandato professionale)