La riserva dei posti nel pubblico impiego prevista dal D.lgs 66/2010 si applica anche in caso di scorrimento dalla graduatoria degli idonei se nel bando di concorso è previsto il comma 4 dello stesso decreto. “ Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perche' danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei” Ciò significa che, in caso di riserve parziali, o in caso di riserve integrali (quindi di riserve non vincitrici) esse vanno applicate in caso di scorrimento di graduatoria.