Buongiorno,
La procedura europea di ingiunzione di pagamento è applicabile alle controversie transfrontaliere, ossia quelle in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza in uno Stato membro dell'UE diverso da quello del giudice adito.
La competenza a emettere il decreto dipende da diversi fattori, tra cui la sede del debitore e le clausole contrattuali eventualmente previste. In generale, il creditore può rivolgersi al tribunale competente secondo le regole del Regolamento (CE) n. 1896/2006.
Per quanto riguarda il deposito, è possibile procedere sia in forma cartacea che telematica, a seconda delle disposizioni del tribunale competente. Si consiglia di verificare con la cancelleria del tribunale italiano competente per confermare le modalità di presentazione.
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