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in Civile da
Ritengo che il conteggio che deriva dall'utilizzo dell'apps.diritto pratico per calcolare il compenso del custode nel rispetto del DM n. 80 del 2009 non sia corretto.

Applicando letteralmente il disposto di cui al 1° comma, dalla vendita di un immobile del valore di € 125.000,00 deriva un compenso per il custode di € 1.000,00 che può essere diminuito fino alla metà (nel rispetto del 4° comma) o aumentato sino al 20% (nel rispetto del 5° comma), salve maggiorazioni ulteriori nel rispetto del successivo art. 3 per le attività straordinarie.

Dalla Vostra applicazione il compenso risulta essere € 1.700,00 (oltre rimborso forfettario del 10%) invece di € 1.000,00

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Il Decreto 80/2009 dispone che il compenso del custode per i beni immobili debba essere calcolato “a scaglioni” in modo progressivo, ossia applicando a ciascun tratto di valore la percentuale indicata e sommando i risultati. Per un immobile del valore di 125.000 euro, si applica il 3% sui primi 25.000 (ricavando 750 euro), l’1% sui successivi 75.000 (altri 750 euro) e lo 0,8% sui restanti 25.000 (200 euro), giungendo così a un compenso base complessivo di 1.700 euro. La liquidazione viene poi eventualmente ridotta fino alla metà o aumentata fino al 20% quando la complessità o la semplicità della custodia lo giustifichino, e può altresì subire ulteriori maggiorazioni per attività straordinarie (art. 3 del medesimo Decreto).

Se invece si applicasse un metodo per cui tutto il valore fosse collocato unicamente nello scaglione in cui cade la somma finale, si creerebbe un’ingiustificata distorsione: a titolo d’esempio, un immobile di esatto valore pari a 25.000 euro produrrebbe un compenso più alto rispetto a un immobile dal valore di poco superiore (ad esempio 25.001 euro), perché il secondo ricadrebbe interamente nella percentuale dello scaglione successivo, che è più bassa.

da
In quale punto della norma leggete che il compenso debba essere calcolato "in modo progressivo"?
da
Quando il legislatore prevede percentuali “per scaglioni” (come nel caso del DM 80/2009), ci si trova in presenza di un tipico sistema progressivo, in cui le aliquote si applicano su ciascun tratto di valore e poi si sommano i risultati. Questa tecnica scongiura salti o incongruenze tra valori che superano di poco la soglia di uno scaglione e valori appena inferiori.
Diversamente, se la norma (come nel DM 55/2014 per il compenso degli avvocati) stabilisce cifre fisse o comunque forfettizzate per ciascuna fascia di valore, si applica un importo unitario corrispondente al “blocco” in cui il valore si colloca. In quell’ipotesi si prende dunque la cifra dello scaglione nel quale ricade l’intero importo, senza frammentarla in fasi o frazioni. È la differenza strutturale tra un criterio di liquidazione a percentuali su scaglioni progressivi e un criterio che, invece, suddivide i valori in fasce, ma prevede un compenso complessivo unificato per ognuna.
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da

Il compenso del custode viene calcolato “per scaglioni” in modo progressivo, cioè applicando per ogni porzione di valore la relativa percentuale e sommando poi i singoli risultati. Questa modalità evita salti di compenso illogici nelle fasce di passaggio fra uno scaglione e il successivo. Se prendiamo un immobile da 25.000 euro, la percentuale stabilita dal Decreto (3%) si applica su tutto l’importo, producendo un compenso di 750 euro. Se invece ne valesse 25.001, con il sistema progressivo si calcola il 3% su 25.000 (750 euro) e l’1% su 1 euro residuo (circa 0,01 euro), per un totale che resta praticamente invariato rispetto a 25.000. Con un criterio “a scaglione unico” (e dunque lo scaglione successivo di sola competenza sul valore complessivo), la percentuale sarebbe l’1% su 25.001, dando 250,01 euro: un risultato paradossale, perché sarebbe inferiore a quello per un valore di poco inferiore a 25.000.

Lo stesso vale per la soglia di 100.000. Con il calcolo progressivo, fino a 25.000 si applica il 3% (750 euro), da 25.000,01 a 100.000 si applica l’1% (75.000 * 1% = 750 euro) per un totale di 1.500 euro. Se il valore fosse 100.001, occorrerebbe aggiungere lo 0,8% sulla parte eccedente i 100.000 (0,8% di 1 euro, cioè un’inezia) e dunque sostanzialmente si arriverebbe ancora a 1.500 euro. Con il sistema “a scaglione unico”, invece, chi supera di un euro la soglia di 100.000 finirebbe per rientrare interamente nel più basso scaglione dello 0,8%, ottenendo un compenso di 800 euro, minore di quello corrisposto a un valore di 100.000.

È evidente che il metodo progressivo, oltre a risultare coerente col tenore letterale del DM 80/2009, evita la distorsione secondo la quale un immobile che supera di poco la soglia di uno scaglione produce un compenso più basso di quello applicato a un valore appena inferiore. Proprio su un immobile del valore di 125.000 euro, la progressione conduce a 1.700 euro (3% sui primi 25.000, 1% sui successivi 75.000 e 0,8% sull’ultimo tratto di 25.000), mentre con un criterio “a scaglione unico” – ossia solo 0,8% su 125.000 – si arriverebbe a 1.000 euro, creando l’ingiustificata evenienza che 125.000 frutti meno di 100.000 se si comparano le percentuali dei diversi scaglioni.

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