Non so se può essere utile.
Tribunale Milano, 16/06/1985
L'apposizione sul titolo della clausola <senza spese> non rende illegittima l'elevazione del protesto; non si configura, pertanto, alcuna forma di responsabilità a carico di colui il quale ha elevato il protesto per una cambiale recante detta clausola; questi, infatti, non è tenuto, ex art. 53 l. camb., che a sopportare le spese relative al protesto, non potendo queste gravare su chi ha apposto la clausola.
Fonti:
Banca Borsa, 1987, II, 92