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In linea generale, gli errori relativi ai dati identificativi delle parti, se non incidono sulla sostanza della pretesa creditoria o sulla possibilità di identificare correttamente il debitore, non determinano la nullità del decreto ingiuntivo.

Ma se ti sei accorto dell'errore prima di aver compiuto altri atti, chiedi semplicemente la correzione con istanza di correzione ex art. 287 cpc anche se l'errore originario è il tuo per aver indicato una P.Iva errata nel ricorso. In quest'ultimo caso, magari, chiarisci che si è trattato di mero errore materiale a indica qualche elemento perché il Giudice possa verificarlo (ad esempio confrontando la P.IVA rilevabile da qualche allegato).
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