La calunnia si verifica quando qualcuno, con denuncia, querela o altra comunicazione alla magistratura o ad altre autorità, incolpa un innocente di un reato che sa non essere stato commesso, ovvero simula a carico di una persona le tracce di un reato.
Nel tuo caso specifico, la decisione del Pubblico Ministero di archiviare la denuncia per diffamazione a mezzo stampa non si basa esclusivamente sull'assenza di elementi per provare la tua identità come autore della recensione, ma anche sulla possibile scriminante dello stato d'ira. Questa circostanza potrebbe sollevare ulteriori dubbi sul carattere calunnioso della denuncia originaria.
Per poter configurare il reato di calunnia contro chi ha presentato la denuncia originaria, è necessario che venga dimostrato che il denunciante sapesse fin dall'inizio che tu fossi innocente rispetto ai fatti denunciati e che, nonostante ciò, abbia agito con il dolo specifico di incolparti ingiustamente. Se il denunciante era consapevole del danno civile che ti aveva arrecato e ciò ha contribuito a un'eventuale reazione di rabbia, questa circostanza potrebbe effettivamente supportare la tesi difensiva nella fase di accertamento del dolo nella calunnia.
Tuttavia, il fatto che vi sia una giustificazione basata su una potenziale reazione a un danno subito non è, di per sé, sufficiente a dimostrare che vi sia stata consapevolezza dell'innocenza da parte del denunciante al momento della querela. Pertanto, per sostenere una denuncia per calunnia, dovresti essere in grado di provare che il denunciante sapeva fin dall'inizio che non vi erano i presupposti per accusarti, cosa che potrebbe risultare difficile in questo contesto.