Riguardo all'accesso del cane del vicino nella sua proprietà, è evidente una violazione del suo diritto dominicale, tutelato dall'articolo 832 del Codice Civile. Le deiezioni canine, poi, potrebbero configurare quelle immissioni moleste che, sebbene l'articolo 844 c.c. si riferisca classicamente ad altro, la giurisprudenza talvolta estende a situazioni analoghe quando superano la normale tollerabilità. Dato che l'apposizione del cartello sembra aver interrotto la condotta, una denuncia penale per violazione di domicilio o per imbrattamento potrebbe risultare al momento eccessiva, mancando forse l'attualità dell'offesa. Tuttavia, una diffida formale, inviata tramite raccomandata A/R o PEC, rimane uno strumento utile: ribadirebbe la sua posizione, formalizzerebbe l'avvertimento e costituirebbe una solida base documentale qualora il vicino dovesse ripetere l'illecito. Precisare nella diffida che la servitù di passaggio esistente è a beneficio esclusivo di un terzo e non del suo vicino rafforzerebbe ulteriormente la sua argomentazione.
Per quanto concerne la telecamera di sicurezza, la cui installazione è giustificata da precedenti intrusioni e dalla necessità di tutelare i suoi beni, il punto nodale è il rispetto della normativa sulla privacy (GDPR e Codice Privacy). È fondamentale che l'angolo di ripresa sia strettamente limitato alla sua proprietà. La ripresa parziale dell'aia comune, seppur utilizzata per il parcheggio, deve essere minimizzata e giustificata da imprescindibili esigenze di sicurezza, ad esempio per la sua autovettura. La presenza di cartelli informativi è un requisito assolto, ma l'ampiezza dell'inquadratura sull'area comune potrebbe essere il vero terreno di scontro. Se il vicino dovesse agire per la rimozione, dovrà essere in grado di dimostrare la proporzionalità dell'installazione e la rigorosa limitazione delle riprese sulle aree non di sua esclusiva pertinenza. Il fatto che le registrazioni siano state utili a documentare l'aggressione al gatto è un elemento a suo favore, poiché dimostra una finalità legittima dell'impianto, ma non sana di per sé un'eventuale eccessiva invasività dell'inquadratura. Una verifica tecnica dell'angolo di ripresa, ed eventualmente una sua ulteriore riduzione al minimo indispensabile, potrebbe essere una mossa prudente.
Relativamente alla questione del "condominio formale" e della mancata pulizia delle scale, si deve ricordare che, anche in assenza di un regolamento e con utenze separate, la coesistenza di più unità immobiliari con parti comuni come l'aia e le scale configura un condominio, soggetto alle norme del Codice Civile. Le scale sono una parte comune e la loro manutenzione, inclusa la pulizia, grava su tutti i condomini in proporzione ai millesimi, salvo diverso accordo (art. 1123 c.c.). La negligenza del vicino nel pulire le tracce del cane, soprattutto se attuata per ripicca, lede il pari diritto degli altri condomini al godimento delle parti comuni. Un approccio iniziale potrebbe essere un colloquio diretto, seguito, in caso di insuccesso, dal coinvolgimento degli altri condomini per discutere la questione e trovare una soluzione condivisa, come la definizione di turni o l'affidamento del servizio a terzi. Un'azione legale per questo specifico motivo andrebbe ponderata attentamente, considerando l'entità del disagio e i costi del contenzioso.
Infine, la sua sottolineatura circa la pubblicità dei dati catastali è corretta: essa supporta la tesi che il vicino fosse consapevole, o avrebbe dovuto esserlo con l'ordinaria diligenza, dei confini della sua proprietà, rendendo meno giustificabile il suo comportamento invasivo. Questo elemento potrà certamente essere valorizzato in qualsiasi eventuale sede di confronto.
Si rivolga ad un avvocato.