Salvo che il rapporto tra creditore e debitore rientri nell'ambito delle transazioni commerciali tra imprenditori, dove la normativa prevede espressamente che il debitore sia tenuto a rimborsare le "spese di recupero crediti" (art. 6 D.Lgs. 231/2002), in tutti gli altri casi il compenso dell'avvocato è dovuto dal cliente che lo ha incaricato.
E' pur vero che il cliente ha poi il diritto di ripetere tali spese a titolo di risarcimento del danno, motivando che il ricorso a un legale si è reso necessario per ottenere il pagamento di un credito non spontaneamente adempiuto. La richiesta di rimborso deve essere congrua e parametrata alla difficoltà della pratica e all'importo del credito.
Nella prassi, l'avvocato include il rimborso delle spese legali nella diffida assommandole al capitale e agli interessi.
Se tale somma è palesemente sproporzionata, il debitore potrebbe decidere di pagare solo il capitale e gli interessi, rifiutando di riconoscere le spese legali anticipate dal creditore. In tal caso, se il rapporto non rientra tra quelli regolati dal D.Lgs. 231/2002 (ma anche in tal caso l'importo deve essere almeno allineato ai parametri del dm 55/2014), il creditore dovrà avviare un'azione per il recupero delle sole spese legali dimostrando che l'intervento del legale è stato risolutivo e che il suo compenso, effettivamente pagato, era congruo rispetto all'attività svolta in base ai parametri del dm 55/2014.