La recente modifica dell'art. 571 del codice di procedura civile, introdotta con D.L. 27.06.2015, n. 83, convertito con modificazioni in legge 06.08.2015 n. 132 [1]. ha cambiato in modo sostanziale le regole di presentazione delle offerte di acquisto alle aste giudiziarie dei beni immobili pignorati.
Questa norma, in vigore dal 20 agosto 2015, per espressa volontà del legislatore [2]. si applica anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di tale decreto.
E’ previsto però un periodo transitorio di applicazione della norma:
quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. Le disposizioni di cui al nuovo decreto in oggetto si applicano quando il Giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.
Per effetto della citata norma transitoria, esiste attualmente una sovrapposizione di norme, che impone la dovuta attenzione:
- i Giudici delle Esecuzioni ed i professionisti delegati alla vendita devono fare in modo che il prezzo base degli immobili in vendita sia conforme alla norma (in particolare all’art. 591 c.p.c.);
- gli interessati alla vendita, devono verificare quali tra le due regole sono applicabili, per evitare di fare offerte non efficaci e soprattutto per cogliere le opportunità che possono crearsi in particolari situazioni.
Ma andiamo per ordine.