INTRODUZIONE
Questa breve dispensa ha come scopo quello di riassumere e illustrare, nel modo più chiaro, semplice e pratico possibile, tutti i passaggi che deve compiere il laureato in giurisprudenza per poter procedere alla iscrizione nell’albo degli avvocati e, così, intraprendere la professione.
La professione di avvocato è regolata da una apposita legge professionale ad hoc che ne regola tutti gli aspetti, compresi anche quelli che prevedono i requisiti e le modalità di accesso.
Tale legge, la n. 247 del 31 dicembre 2012 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013), che è andata a sostituire il Regio Decreto Legge n. 1578 del 27 novembre 1933, ha rinnovato in modo sostanziale alcuni aspetti regolatori della professione, tra cui anche quelli legati alla pratica forense e allo svolgimento dell’esame di stato.
Proprio in riguardo a quest’ultimo aspetto, però, si deve precisare che la riforma entrerà in vigore a partire dal 2015, tranne che per la riduzione a 18 mesi della pratica (anziché 2 anni come prevedeva la precedente legge) che è entrata in vigore da subito. Ciò si può chiaramente leggere nell’art. 48 della Legge n.247/2012 che, regolando la disciplina transitoria, recita: «Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.».
Per chiarezza e soprattutto per utilità si allega il testo del Titolo IV della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (artt. 40-49), contenente le norme per l’accesso alla professione, e il nuovo bando di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sessione 2013.
Con la speranza di aver fatto cosa utile tramite queste poche pagine, si augura l’in bocca al lupo a tutti i colleghi che stanno svolgendo la nostra pratica professionale.
PARTE 1
La pratica forense
► Iscrizione al tirocinio
Il giovane laureato in giurisprudenza, se intenzionato a voler svolgere la professione di avvocato, come prima cosa, deve recarsi presso il Consiglio dell’Ordine del circondario di tribunale ove egli è residente, ovviamente non prima di aver preso contatto con un avvocato (con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni) iscritto presso il medesimo Ordine e, concordato con lui la disponibilità di poter svolgere presso di esso la pratica, provvedere all’iscrizione nel registro dei praticanti.
In alternativa alla pratica presso un avvocato questa può essere svolta, per una durata di non più di dodici mesi, presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico.
Tale iscrizione, con regole diverse per ogni singolo Ordine, sicuramente richiederà come documentazione un certificato di laurea rilasciato dall’università e una lettera (su carta intestata) a firma dell’avvocato presso cui si andrà a svolgere la pratica nella quale si dichiara la disponibilità ad accettare il dottore/la dottoressa quale proprio praticante.
In ogni caso, per la effettiva documentazione necessaria all’iscrizione, si rimanda alle regole che ogni singolo Ordine ha stabilito per tale formalità.
Una volta accettata l’iscrizione dal Consiglio, attraverso l’apposita adunanza, che verrà comunicata a mezzo raccomandata sia all’iscritto che all’avvocato, il praticante avvocato si potrà recare presso la segreteria dell’Ordine dove, una volta provveduto a pagare il contributo annuale per l’iscrizione al registro presso l’Ordine, gli verrà consegnato un apposito libretto sul quale dovranno essere annotate le presenze alle udienze e, eventualmente se previsto, la descrizione di alcune problematiche da lui affrontate durante il periodo di pratica. A seconda dell’Ordine gli verrà anche consegnato un tesserino di riconoscimento attestante l’appartenenza all’Ordine.
Primo consiglio che si può dare è quello di provvedere all’iscrizione presso il registro dei praticanti possibilmente entro la prima decade del mese di maggio. Questo è subito spiegato. Siccome ogni anno l’esame di stato prevede quale ultimo giorno di iscrizione alla sezione di esami l’11 novembre, anche se il periodo di pratica è stato ridotto da due anni a diciotto mesi, chi svolge la pratica deve terminare questa entro e non oltre l’11 novembre per poter sostenere l’esame alla prima sessione utile e non saltare un intero anno nell’attesa della prossima (infatti prima si cercava di iscriversi sempre non oltre l’11 novembre, ora, facendo un breve calcolo, se ci si iscrive nel mese di maggio si riesce a finire il tirocinio giusto allo scadere della presentazione della domanda di partecipazione).
►I requisiti per l’iscrizione
Per potersi iscrivere quale tirocinante si devono possedere determinati requisiti.
Ovviamente la laurea in giurisprudenza.
È previsto, però, la possibilità di poter svolgere la pratica anche prima del conseguimento del diploma di laurea, per un periodo non superiore a sei mesi. Tale possibilità è concessa agli studenti di giurisprudenza regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studi, sempre che il proprio istituto abbia predisposto una apposita convenzione con il Consiglio dell’Ordine o con il Consiglio Nazionale Forense a tal proposito (il tutto così come previsto dagli artt. 40 e 41, comma 6 lettera d, della L. n. 247/2013)
Gli altri requisiti necessari all’iscrizione, così come previsti dall’art. 17 della legge professionale (riferiti sia agli avvocati che ai praticanti, per quanto li concerne), sono:
- essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- avere il domicilio nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della legge professionale;
- non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
- essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
Da notare che la pratica può essere svolta anche nel caso in cui si stia svolgendo una attività lavorativa subordinata, sia privata che pubblica. Situazione che sarebbe fonte di incompatibilità per l’avvocato ma concessa, invece, al praticante, purché questa dia modo di poter compiere in modo effettivo, puntuale e proficuo la pratica (sempre che non determini qualsiasi specifico motivo di conflitto di interessi).
►Lo svolgimento della pratica
Così come la considera la legge professionale la pratica è quell’«addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princípi etici e le regole deontologiche».
Il praticante, nei diciotto mesi che lo separano dall’esame di stato (suddiviso in tre semestri), oltre che impegnarsi ad avere una idonea preparazione teorica sulle materie di esame, deve apprendere quelle che sono le concrete conoscenze professionali e l’applicazione del diritto sostanziale e processuale nel reale svolgimento della professione.
Unico modo per farlo è quello di svolgere la pratica presso uno studio il quale lo istruirà su come devono essere applicate tutte le nozioni sino ad ora imparate.
Il compito dell’avvocato dominus (dal latino signore, padrone, ma in questo caso di colui che prende su di sè la responsabilità, che si prende cura) è quello di insegnare nella maniera più chiara ed esaustiva possibile la realtà della professione e lo svolgimento di questa presso i vari uffici giudiziari e come rapportarsi con gli operatori del diritto (magistrati, cancellieri, ufficiali giudiziari), con icolleghi ed i clienti.
Verranno così insegnati i metodi di redazione degli atti necessari allo svolgimento della attività di difesa tecnica, sia stragiudiziale che giudiziale, negli interessi dei diritti da tutelare per il proprio cliente, quindi nella redazione di: lettere, atti tra privati, contratti, atti di citazione, di ingiunzione, richiesta di procedure esecutive, comparse di costituzione, memorie, istanze, ricorsi, atti di appello, ecc.
Inoltre compito della pratica è quello di far comprendere cosa si deve realmente fare per compiere gli adempimenti necessari allo svolgimento della propria attività in giudizio, e qui rientrano anche la presenza alle udienze, nonché l’attività di segreteria.
Riguardo alle udienze, il praticante, al fine di una corretta e proficua pratica forense, deve seguire il proprio dominus presso gli uffici giudiziari e presenziare insieme ad esso ad almeno venti udienze nell’arco di ogni semestre.
Le udienze dovranno essere relative a procedimenti nei quali l’avvocato dominus sia difensore o codifensore.
Nel caso in cui l’avvocato si occupi di una sola determinata materia giuridica, per permettere una adeguata preparazione multidisciplinare del proprio praticante, o che la sua mole di lavoro non sia sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di udienze necessarie per il semestre, è prevista la possibilità per il praticante di svolgere la pratica presso due avvocati contemporaneamente. In tal caso deve essere fatta richiesta al Consiglio dell’Ordine con allegato consenso scritto dei professionisti allo svolgimento della pratica anche presso di loro. In ogni caso si rimanda alle singole regolamentazioni consiliari in merito.
Le presenze alle singole udienze andranno appuntate sul libretto di pratica consegnato dal Consiglio dell’Ordine all’atto dell’iscrizione al registro. In particolare, in linea di massima, sono necessari questi dati:
- la data dell’udienza;
- l’Ufficio (specificare se Giudice di Pace, Tribunale o Corte di Appello, se civile o penale) la eventuale sezione, se presente, e il nome del Giudice;
- i nomi delle parti;
Si consiglia, comunque, di farsi una fotocopia del verbale ove risulta annotata la presenza del praticante in udienza (che solitamente si attesta con la solita frase «è altresì presente, al fine dello svolgimento della pratica forense, il dott./la dott.ssa …», oppure con altre similari).
Durante lo svolgimento della pratica sarà altresì dimostrato come applicare il diritto nelle fattispecie concrete.
Spetta sempre al dominus dover insegnare al giovane praticante come ci si deve comportare al cospetto dei Giudice e dei colleghi avvocati, così come con gli altri operatori e con i clienti. Cosa molto importante perché va a coincidere con l’insegnamento della deontologia e dell’etica professionale.
►I semestri di pratica.
Come già accennato il praticante avvocato nei diciotto mesi che lo separano dall’esame di stato dovrà svolgere un periodo di tirocinio suddiviso in tre periodi di sei mesi ciascuno.
Tale tirocinio deve essere svolto in maniera continuativa per tutto il periodo, infatti in caso di sospensione per oltre sei mesi senza giustificato motivo è prevista la cancellazione dal registro dei praticanti. Ovviamente è prevista la possibilità di potersi riscrivere nuovamente, quindi ricominciando i diciotto mesi, sempre salvo la verifica da parte del Consiglio dell’Ordine della sussistenza dei requisiti necessari.
In ogni semestre il praticante dovrà assistere ad almeno venti udienze, segnandole nell’apposito libretto di pratica con le modalità e gli accorgimenti già descritti, e compiere una proficua attività di studio.
Per ciò che riguarda le udienze queste sono regolate in modo diverso da ordine a ordine.
Solitamente è prevista la possibilità di poter partecipare a non più di una udienza al giorno e, comunque, a non più di cinque alla settimana.
Dalle udienze valide al fine della pratica debbono essere escluse quelle cosiddette di “mero rinvio”. Le udienze di mero rinvio sono quelle nelle quali l’attività svolta in udienza non prevede nessun tipo di trattazione relativa alla causa ma bensì consiste nella sola richiesta o concessione di un rinvio ad altra data.
Inoltre, il praticante a fine di ogni semestre dovrà redigere una breve relazione dell’attività svolta e delle questioni di diritto da lui trattate, che andranno trascritti sul libretto di pratica (su questo punto si rimanda ai singoli regolamenti consiliari).
Si precisa, però, che ogni singolo Consiglio dell’Ordine ha una propria regolamentazione riguardo allo svolgimento della pratica e a come deve essere redatto e contenere il libretto, quindi si rimanda, per ciò che ne concerne, ai singoli regolamenti.
► Praticante abilitato
Al raggiungimento dei primi sei mesi di iscrizione al registro dei praticanti (precedentemente, quando la pratica era di due anni, al decorrere del primo anno di iscrizione) il praticante avvocato ha la possibilità di poter richiedere al Consiglio dell’Ordine di appartenenza l’abilitazione a poter esercitare l’attività professionale in sostituzione del proprio dominus.
La richiesta, avanzata presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza viene formulata mediante apposito modulo da presentasi presso la segreteria dell’Ordine, nel quale è contenuta una apposita dichiarazione, da sottoscrivere, di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità all’esercizio della professione previsto dalla Legge Professionale, a cui si devono allegare le attestazioni di pagamento delle dovute tasse e del contributo annuale. Anche in questo caso si rimanda ai regolamenti dei singoli Consigli dell’Ordine riguardo alla corretta procedura e ai necessari allegati.
Una volta presentata la domanda il Consiglio, alla prima adunanza utile, provvederà a deliberare sulla iscrizione all’apposito registro dei praticanti abilitati e, da tale giorno, inizierà a decorrere l’abilitazione, la quale ha una durata di cinque anni.
L’attività consentita al praticante abilitato consiste nella possibilità di poter gestire e trattare in prima persona alcune pratiche dell’avvocato presso cui svolge la pratica, in sua sostituzione, anche senza una diretta partecipazione da parte di questo, che, comunque, continua a mantenere la responsabilità esclusiva della gestione della pratica, essendo egli l’unico titolare del mandato professionale conferito dal cliente, ed avendo quindi egli solo la rappresentanza del cliente.
Nella nuova normativa (art. 41, comma dodici, della legge professionale) il praticante abilitato può esercitare l’attività di consulenza ed assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in sostituzione del proprio patrono,in ambito civile a tutte le questioni di competenza del Giudice di Pace (art. 7 c.p.c. ) e del Tribunale (artt. 50bis e 50ter c.p.c.) e in ambito penale limitatamente ai procedimenti avanti il Giudice di Pace, ai reati contravvenzionali e ai reati che rientravano nella competenza del Pretore prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 51/1998.
Riguardo all’ambito penale qui di seguito, per comodità, si riportano schematicamente i reati ove è consentito l’esercizio della professione per il praticante abilitato in qualità di sostituto processuale del proprio avvocato dominus:
• i reati di competenza del Giudice di Pace penale (così come previsti ed elencati dall’art. 4 delDecreto Legislativo del 28 agosto 2000, n. 274):
- i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale; (1)
- le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.
- i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo unico in materia di sicurezza"; b) articoli 1095 [così rettificato con avviso su G.U. n. 119 del 24 maggio 2001], 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione"; c) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini"; d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati"; e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"; f) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili"; g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico"; h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"; i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"; l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto"; m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati"; n) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; o) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; [p) articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole";] q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada"; r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi"; s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici". s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
• i reati contravvenzionali di competenza del Tribunale monocratico o a questo attribuiti dal D.Lgs. n. 51/1998:
- cause riguardanti i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
- violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336, comma 1, c.p.;
- resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 c.p.;
- oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, comma 2, c.p.;
- violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, comma 2, c.p.;
- favoreggiamento reale previsto dall’articolo 379 c.p.;
- maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l’aggravante prevista dall’articolo 572, comma 2, c.p.;
- rissa aggravata a norma dell’articolo 588, comma 2, c.p., con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
- omicidio colposo previsto dall’articolo 589 c.p.;
- violazione di domicilio aggravata a norma dell’articolo 614, comma 4, c.p.;
- furto aggravato a norma dell’articolo 625 c.p.;
- truffa aggravata a norma dell’articolo 640, comma 2, c.p.;
- ricettazione prevista dall’articolo 648 c.p.;
Importante è da precisare che se il praticante abilitato esercita la propria attività su questioni che non rientrano nel previsto limite di legge all’esercizio del patrocinio in capo ad esso può essere ravvisato il reato di esercizio abusivo della professione. Inoltre, l’inosservanza dei limiti all’esercizio del patrocinio comporta anche una responsabilità disciplinare così come prevista dall’art. 21 del Codice Deontologico Forense (Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti). Si deve anche precisare che da tale responsabilità non va esente neanche l’avvocato dominus, qualora scientemente avalli l’attività abusiva del praticante (cfr. decisione del C.N.F. del 3 ottobre 2001, n. 191).
► Eventuali retribuzioni per il praticante
La nuova legge professionale precisa che il rapporto di tirocinio tra il praticante e l’avvocato dominus non è costitutivo di un rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione dei casi in cui si svolga la pratica presso enti pubblici o l’Avvocatura dello Stato, nel qual caso, decorso il primo semestre, può essere stipulato apposito contratto che riconosce al praticante una indennità o un compenso per l’attività ad esso svolta.
Al praticante che, invece, svolge il tirocinio presso uno studio privato, oltre ad essere sempre dovuto il rimborso delle spese da esso sostenute durante lo svolgimento dell’attività realizzata per conto dello studio, secondo l’art. 26, canone 2°, del Codice Deontologico Forense, è previsto che gli si deve riconoscere, dopo un periodo iniziale (non precisato), un idoneo compenso proporzionato all’effettivo apporto professionale fornito allo studio. Inoltre è dovere dell’avvocato fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro ove poter svolgere la propria attività e i mezzi necessari per compierla.
In ogni caso, se il praticante, soprattutto dopo che abbia anche acquisito il titolo di abilitazione, inizia a svolgere una vera e propria attività di collaborazione all’interno dello studio è previsto che sia giustamente compensato in relazione all’attività da esso svolta all’interno dello studio (ai sensi dell’art. 25 del Codice Deontologico Forense: Rapporti con i collaboratori dello studio).
► La Cassa di Previdenza
Attualmente, il praticante non può iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, e non ha nessun obbligo verso di essa.
Sempre attualmente, i praticanti abilitati, anch’essi, non hanno nessun obbligo verso la Cassa Forense, a meno che non decidano di volersi iscrivere ad essa.
Infatti, per il praticante avvocato abilitato è prevista la possibilità di iscrizione alla Cassa Forense, e in questo caso assumono precisi obblighi quali:
- quello di trasmettere alla Cassa, entro il 30 settembre di ciascun anno, la comunicazione obbligatoria (“Modello 5”) di cui all'art. 17 della Legge n. 576/1980, indicando il reddito professionale I.R.P.E.F. netto, denunciato con il modello Unico, relativamente all'anno solare anteriore alla presentazione della dichiarazione al Fisco, nonché il volume di affari I.V.A. relativo al medesimo anno. L'obbligo di invio della comunicazione obbligatoria permane anche nel caso in cui non sia stata presentata alcuna denuncia al Fisco o che il reddito professionale I.R.P.E.F. netto ed il volume d'affari I.V.A. siano negativi o pari a zero;
- quello di pagare un contributo soggettivo minimo di base e un contributo soggettivo modulare obbligatorio. Tali contributi sono ridotti al 50%, per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, se l’iscrizione avviene prima del compimento del trentacinquesimo anno di età (art. 5 del Regolamento dei contributi della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense).
- il dovere di versare, in autoliquidazione, il 13% sul reddito professionale I.R.P.E.F. netto fino al tetto massimo stabilito dal Comitato dei Delegati (tetto indicato tramite apposita “Tabella dei Contributi/Redditi” pubblicata annualmente dalla Cassa di Forense), nonché il 3% sulla parte di reddito eccedente tale tetto;
- il dovere di versare, in autoliquidazione il 4% sull'effettivo volume di affari I.V.A.;
- il dovere di versare il contributo di maternità.
A differenza degli avvocati al praticante abilitato non è richiesta la prova dell'esercizio continuativo della professione per gli anni di iscrizione alla Cassa.
È importante ricordare che attualmentenel caso in cui un praticante abilitato decide di aprire la Partita I.V.A. è obbligato all’iscrizione presso un istituto previdenziale, che per il professionista forense è la Cassa Forense.
► Le scuole forensi e le scuole di specializzazione
Oltre che alla pratica presso uno studio legale il tirocinio può avvenire anche attraverso la frequenza di una scuola di formazione per l’accesso alle professioni legali.
Esistono due tipologie differenti di scuole, con due differenti valenze per il conseguimento della compiuta pratica, una è la scuola di formazione per l’accesso alla professione di avvocato e l’altra è la scuola di specializzazione per le professioni legali.
La prima, che può essere frequentata parallelamente alla pratica vera e propria e non è sostitutiva di questa, solitamente è tenuta dai Consigli degli Ordini, ovvero da associazioni forensi o altri istituti ed enti ritenuti idonei dal Consiglio Nazionale Forense.
I corsi hanno una durata non inferiore ai diciotto mesi o, in alternativa, se con una durata diversa, devono prevedere non meno di centosessanta ore di formazione. In ogni caso vengono svolti in modo tale da permettere ai praticanti il regolare svolgimento del tirocinio presso gli studi.
La finalità di questi corsi è quella di integrare la pratica forense con l’intento di fornire ai praticati una maggiore acquisizione degli elementi formativi e delle nozioni tecniche fondamentali necessari all’idoneo esercizio della professione, con l’insegnamento, sia in ambito civile e penale che amministrativo, del linguaggio giuridico, della redazione di atti giudiziari, delle tecniche di impugnazione dei provvedimenti giudiziari e degli atti amministrativi e della singole procedure giuridiche, oltre che insegnamento delle regole deontologiche. Altresì, queste scuole hanno come ulteriore compito quello di preparare i praticanti allo svolgimento dell’esame di abilitazione, insegnando loro le tecniche di redazione dei pareri stragiudiziali e le tecniche di ricerca giurisprudenziale.
Le scuole di specializzazione per le professioni legali, a differenza di quelle sopra descritte, prevedendo una regolare frequenza obbligatoria alle lezioni, vengono a sostituirsi ad un periodo di pratica presso uno studio legale pari ad un anno.
Queste scuole post-universitarie, istituite presso le facoltà universitarie di giurisprudenza, sia pubbliche che private, che si propongono di offrire ai laureati in giurisprudenza un percorso formativo specificatamente indirizzato verso le attività di avvocato, magistrato e notaio, sono state introdotte con la Legge n. 127/1997 e disciplinata dal Decreto Legislativo del 17 novembre 1997, n. 398.
La durata delle scuole di specializzazione è fissata in due anni, e con lo svolgimento di non meno di 500 ore, la cui frequenza, come detto, è obbligatoria al fine di poter conseguire il diploma valevole quale esonerazione di un intero anno di pratica.
Per poter essere ammessi alla frequentazione, dato il numero chiuso delle iscrizioni (numero determinato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della Giustizia), si deve sostenere un apposito esame di ammissione.
Una volta immatricolati, il primo anno di scuola è comune a tutti i corsisti. Per quanto riguarda il secondo anno, invece, questo si suddivide in due separati indirizzi, uno giudiziario-forense ed uno notarile, che dovrà essere scelto nel momento in cui si provvederà al rinnovo dell’iscrizione.
L’indirizzo giudiziario-forense fornisce una formazione comune sia per la futura professione di avvocati che per l’eventuale carriera in magistratura (in questo caso la frequenza a tale tipologia di scuola è necessaria per poter accedere allo svolgimento del concorso in magistratura).
La scuola di specializzazione ha quale obiettivo formativo quello di fornire agli studenti una idonea competenza e preparazione, sia teorica che pratica, per lo svolgimento delle professioni di avvocato, magistrato o notaio, prevedendo un impegno didattico notevole, sia per quanto riguarda uno studio dottrinale, dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti, che per lo svolgimento di esercitazioni e redazione di elaborati scritti.
Inoltre, sono previste delle prove intermedie e finali valutative necessarie al conseguimento del diploma finale.
Il praticante avvocato che ha così frequentato con profitto la scuola di specializzazione e ne ha conseguito il diploma si trova esonerato dalla frequentazione dello studio legale e dalle udienze per la durata di un anno. Per poterne usufruire deve rendere noto del conseguimento del diploma al Consiglio dell’Ordine ove è iscritto, dichiarando il periodo per il quale intende avvalersi dell’esonero, periodo che il Consiglio dell’Ordine non può eccepirgli come interruzione del periodo di pratica professionale.
È interessante sapere che il diploma di specializzazione costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di Tribunale, da parte del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 42ter, comma 4, del Reggio Decreto del 30 gennaio 1941, n. 12 (introdotto dal Decreto Legislativo del 19 febbraio 1998, n. 51). Altresì, i frequentanti del secondo anno della scuola, così come previsto dall’art. 72, comma 1 lettera a e lettera e, del R.D. n. 12/1941 e dell’art. 50 D.Lgs. n. 274/2000, possono essere delegati direttamente dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario a svolgere le funzioni di pubblico ministero sia nei procedimenti civili (avanti il Giudice monocratico), che nelle udienze dibattimentali dei procedimenti penali (avanti il Giudice di Pace, ai sensi e il Giudice monocratico). Tali possibilità, però, in tempi attuali sono sottoposta a varie riflessioni da parte degli organi giudiziari e legislativi e, quindi, è probabile che vi possano essere delle modifiche in merito.
Ulteriore informazione che è bene conoscere è che la Scuola di Specializzazione, dato il suo carattere di scuola a tempo pieno, è incompatibile con la frequentazione di dottorati di ricerca o di altri master o corsi di specializzazione.
Anche se si frequenta una scuola di specializzazione si consiglia sempre il prosieguo di una pratica presso uno studio legale, con la conseguente, anche, frequenza degli uffici giudiziari. Parere che è stato affermato anche dal Consiglio Nazionale Forense, con delibera del 28 agosto 2001, la quale ha riaffermato la necessità che la frequenza biennale alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia integrata dal tirocinio (frequenza di studio professionale - frequenza degli uffici giudiziari) per periodi temporali apprezzabili.
► La conclusione della pratica
Al compimento dei diciotto mesi di pratica, ovvero alla conclusione della scuola di specializzazione per le professioni legali, il praticante, se ha compiuto tutte le necessarie formalità previste dal regolamento sulla pratica emanato dal proprio Ordine di appartenenza, può richiedere al Consiglio dell’Ordine il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
Ogni Ordine prevede diverse modalità di valutazione del compimento della pratica.
C’è chi si limita ad accettare il solo libretto regolarmente compilato e vidimato, chi vi aggiunge un colloqui con il Consigliere preposto all’ufficio praticanti e chi, addirittura, prevede una vera e propria sessione orale al fine di valutare l’acquisizione delle fondamentali conoscenze pratiche della professione.
Nel caso in cui il praticante, durante il tirocinio, si trasferisce presso un’altra località ed è intenzionato a proseguire il proprio tirocinio presso il competente Ordine, deve provvedere a fare domanda di trasferimento al nuovo Ordine e, nel contempo, il vecchio Ordine provvederà ad emettere una certificazione attestante la durata del tirocinio sinora svolto o, se già completamento, quello di compiuto tirocinio.
La certificazione così acquisita è necessaria per la richiesta di iscrizione all’esame di stato.
PARTE 2
L’esame di stato
Concluso il periodo di tirocinio il praticante deve affrontare l’esame di stato, necessario per poter acquisire il titolo di avvocato.
Questo si svolge intorno alla metà di dicembre di ogni anno presso le sedi di Corte di Appello del distretto ove il praticante è iscritto.
Altresì, il praticante è ammesso a sostenere l’esame presso la sede di Corte di Appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nel caso in cui egli avesse svolto la pratica in diversi luoghi appartenenti a diversi distretti di Corte di Appello ma con pari durata, in questo caso la sede ove andrà a svolgere l’esame sarà quella relativa al luogo ove ha svolto inizialmente il tirocinio
Si svolge in due prove principali, una scritta, suddivisa in altrettante tre prove in tre giorni consecutivi, ed una orale.
L’esame non richiede una conoscenza giuridica illimitata, però non si può escludere il fatto che è necessario e molto consigliabile studiare ed esercitarsi molto nel periodo di tempo antecedente alle prove, soprattutto nella sua immediatezza.
Per la sua preparazione non servono manuali particolari, possono benissimo andare bene quelli utilizzati durante gli studi universitari, sempre se aggiornati, l’importante è “rinfrescare la memoria” sui vari istituti, le considerazioni dottrinali, la loro disciplina e le norme che la costituiscono, possibilmente rapportandoli con l’esperienza pratica acquisita durante il periodo di tirocinio.
È di fondamentale utilità anche prestare la propria attenzione agli aggiornamenti giurisprudenziali legati ai singoli istituti, aggiornandosi sulle ultime sentenze, soprattutto delle Sezioni Unite della Cassazione, o su quelle che negli ultimi tempi hanno determinato una novità o che si sono contraddistinte per aver risolto contrasti giurisprudenziali o questioni riguardanti la corretta o più attuale applicazione normativa.
Affrontate positivamente tutte le prove di esame, la Commissione esaminatrice provvederà a far rilasciare al candidato apposito certificato per l’iscrizione all’albo degli avvocati.
► Iscrizione all'esame
Nel mese di settembre di ogni anno viene pubblicato il bando di esame per avvocato, nel quale vengono precisate le modalità di iscrizione.
Per potersi iscrivere all’esame si deve essere già in possesso del certificato di compiuta pratica.
L’iscrizione avviene tramite la consegna, entro e non oltre il giorno 11 di novembre, presso l’apposito “ufficio esami per avvocato” presente presso ogni Corte di Appello di un apposito modulo prestampato stampato ove, oltre a indicare i propri dati anagrafici, devono essere anche specificate le cinque materie (su una lista di materie tra quelle elencate sul bando) su cui si vuole far vertere il proprio esame orale. A questo modulo, sul quale sarà apposta marca da bollo di Euro 16,00, devono essere allegati:
- il diploma originale di laurea in giurisprudenza o una sua copia autentica ovvero un certificato di avvenuto conseguimento della laurea in giurisprudenza rilasciato dal proprio ateneo, altresì ci si potrà avvalersi anche della facoltà di autocertificazione;
- il certificato di compiuta pratica rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- la ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione all’esame pari ad Euro 12,91;
Volendo, la suddetta domanda, con i suoi allegati, può essere presentate all’apposito ufficio anche tramite spedizione, entro il termine suddetto, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nei giorni che precederanno l’esame il candidato verrà avvisato dell’avvenuta ammissione tramite lettera.
► Svolgimento dell'esame
Intorno alla seconda decade di dicembre si svolge la prima parte dell’esame di abilitazione.
L’esame, che si svolge in tre giorni, è preceduto da un altro c.d. della “consegna dei codici”, ove tutti i candidati si recano presso la sede di svolgimento degli elaborati al fine di depositare presso di essa i codici (ora commentati ma tra breve non più) necessari allo svolgimento della prova, testi che verranno sottoposti al vaglio dei commissari di esame che provvede a valutarne la idoneità, l’utilità, oltre a verificare la presenza di testi o scritti non ammessi all’esame. Si sconsiglia vivamente, quindi, di portare manuali, appunti, o quant’altro che non siano codici normativi privi di commenti o annotazioni dottrinali. Ugualmente è preferibile evitare di tenere con se cellulari, smartphone o quant’altro di tecnologico. Nel caso si venga trovato con qualcuno di questi oggetti durante lo svolgimento dell’esame si verrà irrimediabilmente esclusi.
Dopo un lungo, o breve, periodo (a seconda del numero di candidati presentatasi presso quella sede) vengono pubblicate le liste degli ammessi allo svolgimento degli orali.
► Le prove scritte
Gli scritti consistono in tre prove, due pareri, uno di civile e uno di penale, ed un atto giudiziario, che si svolgono in tre distinti giorni e per lo svolgimento di ogni prova sono concesse sette ore.
Il parere consta nell’esposizione ragionata della soluzione giuridica di un caso concreto, avendo alla base la conoscenza dell’istituto giuridico in oggetto e, se è intervenuta una o più pronunce della Corte di Cassazione (confliggenti o meno), ipotizzare una sua realizzazione ai principio di diritto così sanciti,
Nel parere si devono sostenere le ragioni dell’assistito, ma non è nemmeno una mera rassegna degli orientamenti giurisprudenziali esistenti, consiste, bensì, in una esposizione delle ragioni che stanno dietro agli orientamenti giurisprudenziali, indicando con adeguata motivazione all’ipotetico cliente l’eventuale, se esistente, migliore strada da percorrere nel suo interesse. Ciò può condurre anche ad esporre soluzioni non favorevoli al cliente o, addirittura, a criticare l’indirizzo prevalente della giurisprudenza, sempre che le proprie conclusioni siano supportate da un ragionamento coerente e lineare.
In ogni caso si sconsiglia di affrontare aspetti procedurali riguardanti le possibili azioni del cliente, qualora non espressamente richiesto.
La forma che deve avere il parere non è ben definita, unico possibile indizio lo può fornire la norma che ne prevede i generici criteri di valutazione degli elaborati.
L’art. 1, comma 9, dell’allegato alla Legge n. 180/2003, nel definire i criteri di valutazione degli elaborati scritti su cui deve basarsi la commissione valutatrice sono:
- chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.
Dunque la valutazione delle commissioni si concentrerà sulla capacità di costruire l’elaborato in modo lineare e coerente, sull’individuazione del problema giuridico e pratico e sulla relativa soluzione e, solo come ultimo aspetto, sulle conoscenze teoriche.
Riguardo alla terza prova di esame, la redazione di un atto giuridico, questo si basa fondamentalmente sulla esperienza maturata durante il periodo di tirocinio svolto.
L’atto può essere scelto tra uno di civile, di penale o di amministrativo. La tipologia viene determinata di volta in volta dalla commissione ministeriale che elabora le tracce.
Differentemente dal parare, in questo caso il candidato deve svolgere una vera e propria attività difensiva per conto dell’ipotetico cliente e, quindi, si deve esaminare la questione prospettata sia da un punto di vista sostanziale che processuale.
Oltre che contenere le idonee questioni di diritto, trovando anche una applicazione della eventuale giurisprudenza a sostegno della propria tesi, la prova deve primariamente dimostrare la conoscenza delle questioni processuali eventualmente ravvisabili nella fattispecie posta in esame oltre alla capacità di saper comporre un atto idoneo a non essere soggetto di nessun tipo di invalidità o nullità.
Per entrambe le tipologie di prova si consiglia, nei mesi precedenti l’esame, un costante allenamento nello scrivere oltre che nell’acquisizione di una certa praticità nella consultazione dei codici commentati (di questi se ne consiglia l’acquisto a ridosso dell’esame al fine di poter godere dell’edizione più aggiornata).
Per poter superare l’esame scritto si deve raggiungere un voto complessivo, tra tutte le tre prove, di 90 (per ciascuna prova un punteggio non inferiore a 30).
► L'orale
Il superamento della prova scritta permette l’accesso alla prova orale.
Questa, che a seconda della sede di esame e del carico di iscritti può avvenire anche qualche mese dopo lo svolgimento degli scritti, consiste, prima in una sommaria illustrazione delle prove scritte, successivamente si i commissari iniziano a porre domande relative alle cinque materie scelte al momento dell’iscrizione all’esame.
Per poter superare anche questa prova si deve ricevere almeno un voto di 30 per ogni materia di esame.
Oltre alle cinque materie scelte ve ne è una seta, riguardante l'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato, obbligatoria.
Anche per affrontare questa altra fase dell’esame di stato è fondamentale impegnarsi in uno studio approfondito degli istituti inerenti a ciascuna singola materia scelta, senza tralasciare gli aspetti pratici delle varie questioni giuridiche. La Commissione esaminatrice è chiamata a valutare la competenza professionale di ciascun candidato sia sotto il profilo delle conoscenze tecniche e teoriche che di quelle strettamente pratiche, soprattutto per quanto concerne gli aspetti inerenti al diritto processuale civile o alla procedura penale.
PARTE 3
Iscrizione all’albo degli avvocati
► Requisiti
Una volta superato l’esame di stato, e quindi si è in possesso del certificato rilasciato dalla Commissione di esame, il futuro avvocato può iscriversi presso l’albo degli avvocati del Consiglio dell’Ordine di provenienza o ad altro di sua scelta. Sarà compito di quest’ultimo accertare la sussistenza dei requisiti in capo al richiedente.
I requisiti per l’iscrizione sono i seguenti:
- essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- avere superato l'esame di abilitazione;
- avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;
- non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
- essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
► Iscrizione
La domanda di iscrizione deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine del circondario ove si intende stabilire il proprio domicilio professionale, corredata di tutta la documentazione richiesta comprovante il possesso di tutti i requisiti necessari all’iscrizione (sul punto, come sempre, si rimanda alle singole disposizioni del Consiglio dell’Ordine).
Il Consiglio dell’Ordine, una volta accertata la sussistenza di tutti i requisiti sopra elencati, provvederà ad iscrivere, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’avvocato nell’apposito albo.
Ci si può iscrivere all’albo di un solo Ordine, e concesso, però, la possibilità di poter richiedere il trasferimento ad altro Ordine nel caso di variazione della propria sede professionale.
► Il giuramento
Il neoavvocato iscritto all’albo, entro sessanta giorni dalla ricezione della notifica di avvenuta iscrizione, deve prestare avanti il proprio Consiglio dell’Ordine, riunito in seduta pubblica, un impegno solenne ad osservare tutti gli oneri legati al corretto svolgimento della professione che andrà a compiere, dato anche la sua importanza sociale, pronunciando la seguente formula (contenuta nell’art 8 della Legge n. 247/2012):
«Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento».
Tale adempimento è condizione di efficacia dell’iscrizione all’albo, cioè, senza di esso non acquisisce validità la propria condizione di professionista forense a tutti gli effetti, potendosi anche ravvisare, nel caso di esercizio della professione prima di tale adempimento, il reato di esercizio abusivo della professione, con le sue relative conseguenze disciplinari oltre che penali.
Altresì, nel caso di mancato giuramento entro il termine dei sessanta giorni dalla ricezione della notifica di iscrizione, vi può essere il presupposto per la cancellazione d’ufficio, o su richiesta del Procuratore Generale, dall’albo degli avvocati.
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018) (GU Serie Generale n.15 del 18-1-2013)
[note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2013]
Titolo IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE
Capo I
Tirocinio Professionale
Art. 40
Accordi tra universita' e ordini forensi
1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare
convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
con le universita' per la disciplina dei rapporti reciproci.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facolta' di
giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita
convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
piena collaborazione tra le facolta' di giurisprudenza e gli ordini
forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.
Art. 41
Contenuti e modalita' di svolgimento del tirocinio
1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a
contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a
fargli conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio della
professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale
nonche' a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole
deontologiche.
2. Presso il consiglio dell'ordine e' tenuto il registro dei
praticanti avvocati, l'iscrizione al quale e' condizione per lo
svolgimento del tirocinio professionale.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la
cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dall'articolo 17.
4. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente ad attivita' di
lavoro subordinato pubblico e privato, purche' con modalita' e orari
idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza
di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
5. Il tirocinio e' svolto in forma continuativa per diciotto mesi.
La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato
motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal
registro dei praticanti, salva la facolta' di chiedere nuovamente
l'iscrizione nel registro, che puo' essere deliberata previa nuova
verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei
requisiti stabiliti dalla presente legge.
6. Il tirocinio puo' essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianita' di iscrizione all'albo non
inferiore a cinque anni;
b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di
un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non piu' di
dodici mesi;
c) per non piu' di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea
presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di
avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
d) per non piu' di sei mesi, in concomitanza con il corso di
studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente
iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del
diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo
40.
7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi
presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello
Stato.
8. Il tirocinio puo' essere svolto anche presso due avvocati
contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa
autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si
possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da
permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni
legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del
compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato
per il periodo di un anno.
10. L'avvocato e' tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga
in modo proficuo e dignitoso per la finalita' di cui al comma 1 e non
puo' assumere la funzione per piu' di tre praticanti
contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente
consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attivita' professionale
del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
11. Il tirocinio professionale non determina di diritto
l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
Negli studi legali privati, al praticante avvocato e' sempre dovuto
il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il
quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e
presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono
essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato
un'indennita' o un compenso per l'attivita' svolta per conto dello
studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato
nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresi' conto
dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del
praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato
riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attivita'
svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante
avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei
praticanti, purche' in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza, puo' esercitare attivita' professionale in
sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e
comunque sotto il controllo e la responsabilita' dello stesso anche
se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in
ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in
ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in
quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle
norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella
competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di
iscrizione nell'apposito registro. Essa puo' durare al massimo cinque
anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non
determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano
tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito
il CNF, il regolamento che disciplina:
a) le modalita' di svolgimento del tirocinio e le relative
procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;
b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio,
tenuto conto di situazioni riferibili all'eta', alla salute, alla
maternita' e paternita' del praticante avvocato, e le relative
procedure di accertamento;
c) i requisiti di validita' dello svolgimento del tirocinio, in
altro Paese dell'Unione europea.
14. Il praticante puo', per giustificato motivo, trasferire la
propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire
il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento,
valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un
certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta
regolarmente compiuto.
Art. 42
Norme disciplinari per i praticanti
1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche
degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio
dell'ordine.
Art. 43
Corsi di formazione per l'accesso
alla professione di avvocato
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio
professionale, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e con
profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di
formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni
forensi, nonche' dagli altri soggetti previsti dalla legge.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con
regolamento:
a) le modalita' e le condizioni per l'istituzione dei corsi di
formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle
associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la
liberta' ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa
scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da
ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio
giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica
impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti
amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e
la tecnica di ricerca;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico
didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;
d) le modalita' e le condizioni per la frequenza dei corsi di
formazione da parte del praticante avvocato nonche' quelle per le
verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una
commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari,
in modo da garantire omogeneita' di giudizio su tutto il territorio
nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti
compensi, indennita' o gettoni di presenza.
Art. 44
Frequenza di uffici giudiziari
1. L'attivita' di praticantato presso gli uffici giudiziari e'
disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della
giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.
Art. 45
Certificato di compiuto tirocinio
1. Il consiglio dell'ordine presso il quale e' compiuto il periodo
di tirocinio rilascia il relativo certificato.
2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato
presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di
provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data
di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di
tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto
tirocinio.
3. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere l'esame di Stato
nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior
periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato
svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di piu' consigli
dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame e'
determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di
tirocinio.
Art. 46
Esame di Stato
1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una
prova orale.
2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro
della giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due
questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto,
in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto
penale ed il diritto amministrativo.
3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e
dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e
deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto
processuale civile, diritto processuale penale; nonche' di altre due
materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti:
diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro,
diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato,
diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e
penitenziario.
4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente
della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla
prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle
tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un
punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.
5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei
vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione
del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti
espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia
determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione
delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove
ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha
luogo nella medesima sede della prova scritta.
6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con
regolamento le modalita' e le procedure di svolgimento dell'esame di
Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da
effettuare sulla base dei seguenti criteri:
a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di
specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli
istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di
interdisciplinarieta';
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e
argomentazione.
7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di
legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono
iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della
giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli
esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la
prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori
all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il
candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi
per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal
Ministro della giustizia.
8. I candidati non possono portare con se' testi o scritti, anche
informatici, ne' ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena
la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente
della commissione, sentiti almeno due commissari.
9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le
prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con
qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata
denuncia alla commissione e' escluso immediatamente dall'esame, ai
sensi del comma 8.
10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o piu'
candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema
proposto e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati
nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al
consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il
luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti
di sua competenza.
11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone
di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.
12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio
non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.
13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di
Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la
corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo
comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 31 dicembre 1990.
Art. 47
Commissioni di esame
1. La commissione di esame e' nominata, con decreto, dal Ministro
della giustizia ed e' composta da cinque membri effettivi e cinque
supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati
designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la
presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un
effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori
confermati in materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, e'
nominata una sottocommissione avente composizione identica alla
commissione di cui al comma 1.
3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo
richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori
sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
4. Esercitano le funzioni di segretario uno o piu' funzionari
distaccati dal Ministero della giustizia.
5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati
che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio
distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di
amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza forense e del CNF.
6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere
eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio
distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del
comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive
alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere
tempestivamente pubblicizzato secondo modalita' contenute nel
regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, puo'
nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle
prove d'esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in
ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o piu'
distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.
9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato
positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione
nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini
dell'iscrizione negli albi.
Art. 48
Disciplina transitoria per la pratica professionale
1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di
tirocinio.
2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «alle
professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla
professione di».
Art. 49
Disciplina transitoria per l'esame
1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove
scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di
esame, secondo le norme previgenti.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO
Bando di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato - sessione 2013.
(GU n.71 del 6-9-2013)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di
attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante
modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S.
13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da
corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi,
come da ultimo modificata dal D.P.C.M. 21 dicembre 1990, art. 2 -
lettera b); l'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante
modifiche alla disciplina del patrocinio alle preture e degli esami
per la professione di procuratore legale; la legge 27 giugno 1988, n.
242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore
legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla
disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il D.P.R.
10 aprile 1990, n. 101, relativo al regolamento alla pratica forense
per l'ammissione dell'esame di procuratore legale; la legge 24
febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei
procuratori legali e a norme in materia di esercizio della
professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180,
recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione
alla professione forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27,
recante modifica della durata del tirocinio per l'accesso alle
professioni regolamentate; la legge 12 novembre 2011, n. 183 in
materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012,
n. 35, recante disposizioni per la composizione della Commissione per
l'esame di avvocato; la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante la
nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense; il
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazione
nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige
in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei
rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari e succ. mod., nonche' l'art. 25 D.Lgs. 9
settembre 1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata in
Bolzano della Corte di Appello di Trento;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessita' di indire una sessione di esami di
abilitazione alla professione forense presso le sedi delle Corti di
Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria,
Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione
distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l'anno
2013;
Decreta:
Art. 1
E' indetta per l'anno 2013 una sessione di esami per l'iscrizione
negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello di
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso,
Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma,
Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.
Art. 2
1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale.
2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi
formulati dal Ministero della Giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto,
in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto
penale ed il diritto amministrativo;
Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal momento della dettatura del tema.
3) Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove
scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno
una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra
le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto
commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto
amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile,
diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto
ecclesiastico e diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.
Art. 3
Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno
alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
10 dicembre 2013: parere motivato in materia regolata dal codice
civile (si veda supra art. 2, n. 2), lett. a);
11 dicembre 2013: parere motivato in materia regolata dal codice
penale (si veda supra art. 2, n. 2), lett. b);
12 dicembre 2013: atto giudiziario in materia di diritto privato
o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art.
2, n. 2), lett. c).
Art. 4
1) La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta
su carta da bollo, dovra' essere presentata, entro il 11 novembre
2013, alla Corte di Appello indicata dall'art. 9, comma 3, D.P.R. 10
aprile 1990, n. 101.
2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie
scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lett. a).
4) Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti
documenti soggetti all'imposta di bollo (euro 16.00):
a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia
autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla
competente autorita' scolastica attestante l'avvenuto conseguimento
della laurea. I candidati potranno avvalersi della facolta' di cui
all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione)
relativamente alla certificazione del conseguimento della laurea in
giurisprudenza;
b) attestazione, anche mediante autocertificazione ai sensi
dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dell'avvenuto
espletamento del prescritto tirocinio professionale, cosi' come
certificato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Dovra' essere altresi' allegata la ricevuta della tassa di euro
12,91 (dodici/novantuno) per l'ammissione agli esami versata
direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o
ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per
tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per "Codice
Ufficio" si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al
domicilio fiscale del candidato.
Art. 5
I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la
lingua tedesca nelle prove dell'esame per l'iscrizione negli albi
degli Avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in
Bolzano della Corte di Appello di Trento.
Art. 6
1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale
e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di
almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per
almeno due prove.
3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio
complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Art. 7
1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8
Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la
Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.1-bis
del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito in legge 18
luglio 2003 n. 180, all'art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012 n.
5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della legge
31 dicembre 2012, n. 247 e all'art. 83 del decreto legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.
Roma, 2 settembre 2013
Il Ministro: Cancellieri
Con l’avvento del Processo Telematico lavorare con i PDF è divenuto per l’avvocato, ancor più che prima, un’esigenza primaria.
Benché infatti l’art. 13 Provv. 18/07/2011 consenta l’impiego di altri formati classici (odf; rtf; txt; jpg; gif; tiff; xml) il PDF è per antonomasia “il” documento elettronico.
Sappiamo bene, anche in considerazione degli attuali limiti di “peso” della c.d. busta telematica (max 30Mb), che le dimensioni sono un aspetto importante da tenere in considerazione nella generazione di un file PDF.
Se ciò non rappresenta un problema per gli atti e i documenti che andremo a generare noi stessi (poiché sicuramente adotteremo tutti gli accorgimenti che ben conosciamo per ridurne le dimensioni), può accadere che il documento ci sia trasmesso dal cliente (che magari gli stessi accorgimenti non ha adottato…), che sia a colori e pesantissimo o – peggio ancora – che sia costituito da tanti file JPEG per quante sono le pagine dell’originale cartaceo!!
Una delle novità più interessanti del Processo Telematico è la possibilità - già oggi riconosciuta all’Avvocato dalla Legge 21 gennaio 1994 n. 53 (ma solo con metodi tradizionali, consegna diretta o a mezzo posta) - di provvedere in proprio alla notifica via PEC degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.
L’art. 16-quater DL 179-2012 subordinava infatti l’efficacia delle modifiche apportate alla Legge 21 gennaio 1994 n. 53 atte a consentire la notifica via PEC alla pubblicazione del decreto ministeriale per l'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Il Ministero ha provveduto pubblicando il Decreto 3.4.2013 n. 48. La notifica a mezzo PEC è dunque operativa sin dal 24 maggio 2013.
Sul wiki è abbozzata una sintetica mini-guida che tutti i Colleghi sono invitati a integrare e modificare secondo le proprie esperienze segnalando link di approfondimento.
Vi sarà capitato di trovarvi in udienza e dover trasmettere al vostro dominus la copia di un verbale, di una perizia o di un’ordinanza.
Se non siete tipi “tecnologici” avrete probabilmente fatto delle fotocopie che poi avrete trasmesso via fax (sempre che un fax fosse a disposizione!); se siete più “avanti” avrete fatto delle foto con lo smartphone che poi avrete allegato ad una mail.
Caricate sul Wiki le pagine dei Comuni Italiani!
Per ogni Comune viene indicato il CAP, il prefisso telefonico, il codice catastale nonché le autorità giudiziarie competenti per territorio.
AGGIORNAMENTO 31 MARZO 2014: il 97% delle pagine dei Comuni è stato aggiornato in base alle nuove tabelle di cui al D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 e tenendo conto dei 285 Uffici del Giudice di Pace che rimarranno operativi. Entro aprile l'aggiornamento sarà completato per intero. Gradita la segnalazione di errori ed omissioni!
Per maggiori informazioni leggi l'articolo "Come individuare con semplicità gli Uffici Giudiziari territorialmente competenti per un determinato Comune e verificarne i servizi telematici attivi in attesa del ripristino del servizio Giustizia Map".
Guarda anche il video sulla toolbar di Diritto Pratico.
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