Grazie, ma ...
su Consolle avvocati è presente un modello di relata che, tra l'altro, contiene anche questa attestazione, distinta da quella relativa al documento contenuto nel fascicolo informatico.
ATTESTO
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L.
53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22
comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l'atto notificato è copia
fotoriprodotta conforme all'originale da cui è stata estratta
Ora, l'art. 3 bis della Legge 53/94, ora stabilisce che:
Art. 3-bis (1).
1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita' all'originale a norma dell' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 .
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
[b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto; ](2)
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;
g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.
(1) Articolo inserito dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera d), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdottto dall' articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.
(2) Lettera soppressa dall'articolo 46, comma 1, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
SEMBREREBBE QUINDI CHE - AI LIMITATI FINI DELLA NOTIFICA - L'AVVOCATO POSSA ATTESTARE LA CONFORMITA' DEL DOCUMENTO. O NO?